Il 7 Febbraio scorso, con pubblicazione dell’11 Giugno, la Corte di Cassazione ha deciso in tema di garanzie e risarcimento del danno per quanto riguarda le costruzioni.
Come sempre accade è difficile far sì che le imprese edili garantiscano ciò che fanno! La cosa ancora peggiore è che spesso, anche a torto, fanno come se le garanzie non esistessero!
Solitamente le imprese rispondono immediatamente per tutti i danni che riguardano la parte strutturale, anche perchè rischiano grosso e, detto tra di noi, hanno la competenza per capire se il danno esiste o meno.
Differente è quando si parla di impermeabilizzazioni! In questo caso le imprese fanno prima finta di sistemare le cose, poi le orecchie da mercante… o meglio, non hanno la più pallida idea di come fare per sistemare il danno causato.
Ma causato da chi? spesso proprio dall’imperizia delle imprese che invece di prendere professionisti delle impermeabilizzazioni vanno a reperire sul mercato il prezzo più basso senza capire se chi opererà è in grado di farlo o no!
Beh… la Cassazione ha deciso di dare uno stop a questo modo di pensare e di agire sentenziando che
L’incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell’art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, in qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, purt non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determiandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinana (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo (così, Cass. n. 11740/03, pronunciata in un caso di defettosa impermeabilizzazione del manto di copertura dell’edificio con relativi problemi di infiltrazione
Ma la Cassazione si spinge ancora oltre dicendo che
l’interpretazione di detta norma si è spinta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze d’impermeabilizzazione (Cass. nn. 11740/03,117/00 e 2260/98) e da inidonea realizzazione degli infissi (Cass. nn. 8140/04 e 1164/95), difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lettera a dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (così, Cass. n. 1164/95).
In soldoni la Cassazione ci sta dicendo che la garanzia di chi esegue il lavoro va al di là delle polizze, e che deve essere totale per i lavori fatti! Il cliente ha la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per far sistemare gli interventi eseguiti male o non funzionanti.
Sperando che si faccia tesoro di questa sentenza migliorando la qualità del lavoro eseguito e migliorando le conoscenze tecniche degli operatori, senza continuare a guardare solo ed esclusivamente il prezzo, vi auguro di soddisfare tutti i vostri clienti e, per i clienti, di trovare imprese che possano soddisfarvi.